Datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Il datore di lavoro deve definire le modalità d’uso di tali strumenti rispettando i diritti dei lavoratori e la disciplina sindacale.
Il Garante privacy ha fornito indicazioni concrete sull’uso del computer sul luogo di lavoro. “La questione è particolarmente delicata — afferma il relatore Mauro Paissan — perché dall’analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato.”
L’Autorità prescrive ai datori di lavoro di informare chiaramente e dettagliatamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità di controlli. Il Garante vieta la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail e il monitoraggio sistematico delle pagine web, poiché ciò realizzerebbe un controllo a distanza vietato dallo Statuto dei lavoratori.
Misure indicate per Internet:
- Individuare preventivamente i siti correlati o meno con la prestazione lavorativa
- Utilizzare filtri che prevengano accessi a siti in lista nera o download di file musicali
Misure indicate per la posta elettronica:
- Rendere disponibili indirizzi condivisi tra più lavoratori
- Valutare la possibilità di attribuire al lavoratore un indirizzo per uso personale
- Prevedere messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori
- Permettere al dipendente di delegare un fiduciario a verificare i messaggi legati all’attività lavorativa
In caso di anomalie, i controlli devono essere effettuati con gradualità, iniziando con verifiche di reparto, ufficio o gruppo di lavoro. Solo se l’anomalia si ripete si potrebbe passare a controlli individuali.
Il Garante ha richiesto particolari misure di tutela in realtà lavorative dove deve essere rispettato il segreto professionale, come per i giornalisti.
Roma, 5 marzo 2007